
L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE INCLUDE ANCHE MOBILI E ARREDI?
L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE INCLUDE ANCHE MOBILI E
ARREDI?
Con l’ordinanza n. 16691 del 17 giugno 2024, la prima sezione civile della Corte di
Cassazione ha stabilito che l’assegnazione della casa familiare include anche i mobili
e gli arredi essendo un diritto strettamente collegato alla collocazione dei figli minori o
maggiorenni non autosufficienti, i quali hanno il diritto di mantenere l’habitat
domestico in cui sono nati o cresciuti, comprensivo delle mura e degli arredi.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
Quando una coppia con figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti si separa o
divorzia, uno dei principali aspetti da considerare è l’assegnazione della casa
familiare. La casa familiare è l’abitazione in cui la famiglia ha vissuto insieme e che
rappresenta il luogo principale di vita dei figli.
INCLUSIONE DI MOBILI E ARREDI
L’ordinanza della Suprema Corte stabilisce che l’assegnazione della casa familiare
non riguarda solo l’immobile in sé, ma anche i mobili e gli arredi che si trovano al suo
interno. Questo significa che la persona a cui viene assegnata la casa, tipicamente il
genitore con cui vivono i figli, ha il diritto di continuare a utilizzare non solo la casa ma
anche tutto ciò che essa contiene.
COLLEGAMENTO CON LA COLLOCAZIONE DEI FIGLI
L’assegnazione della casa familiare e dei suoi contenuti è strettamente legata alla
collocazione dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti. L’obiettivo
principale è garantire ai figli la continuità dell’ambiente domestico in cui sono
cresciuti. Questo ambiente, comprensivo sia delle mura che degli arredi, è
considerato fondamentale per il loro benessere psicologico e stabilità emotiva.
HABITAT DOMESTICO
Il concetto di “habitat domestico” include non solo lo spazio fisico della casa ma
anche l’insieme degli arredi e degli oggetti che contribuiscono a creare un ambiente
familiare e sicuro. I figli hanno diritto a mantenere questo habitat, poiché esso
rappresenta un elemento di continuità e stabilità durante la transizione derivante dalla
separazione dei genitori.
Tali arredi, pertanto, non vanno divisi, né possono essere asportati dal coniuge che
abbandona l’immobile, benché ne sia l’esclusivo proprietario. Gli arredi che non sono
necessari alla crescita dei figli possono essere gestiti in base al regime patrimoniale
della coppia.
REGIME DI COMUNIONE DEI BENI
I mobili acquistati dopo il matrimonio dalla coppia in regime di comunione dei beni
devono essere divisi.
I mobili acquistati da uno dei coniugi prima del matrimonio non rientrano nella
comunione dei beni e rimangono di proprietà del coniuge che li ha acquistati, purché
possa dimostrarne la proprietà (ad esempio, tramite scontrini o testimonianze).
REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI
Gli arredi acquistati da uno dei coniugi durante il matrimonio in regime di separazione
dei beni possono essere asportati dal legittimo proprietario.