Trasferimento dei figli minori: quando il Tribunale dice no

Un caso seguito dall’Avv. Filomena Somma

n recente provvedimento del Tribunale Ordinario di Cassino ha affrontato un tema centrale nel diritto di famiglia: il trasferimento del genitore collocatario con i figli minori in un’altra città.

Nel caso di specie, una madre aveva richiesto l’autorizzazione a trasferirsi insieme alle figlie, motivando la propria istanza con concrete opportunità lavorative nella nuova città, nonché con il supporto del nuovo compagno, presso il quale avrebbe stabilito la propria residenza.

A sostegno della richiesta, la ricorrente richiamava un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui le esigenze lavorative del genitore collocatario rappresentano un elemento rilevante nella valutazione dell’interesse del minore e non possono essere automaticamente subordinate al principio di bigenitorialità.

l punto centrale: l’interesse concreto del minore

Nel corso del procedimento, l’Avv. Filomena Somma ha evidenziato come lo stesso orientamento giurisprudenziale invocato dalla controparte stabilisca un principio fondamentale:
l’interesse del minore non può essere valutato in astratto, ma deve emergere da un’analisi concreta della situazione familiare.

Elemento decisivo è stato quanto emerso in udienza: una delle figlie ha manifestato in modo spontaneo e chiaro la volontà di mantenere una presenza paterna stabile e di poter frequentare il padre con maggiore continuità.

Questo aspetto ha assunto un peso determinante nella decisione.

La decisione del Tribunale

Il Giudice ha condiviso integralmente l’impostazione difensiva dell’Avv. Filomena Somma, rigettando la richiesta di trasferimento.

Secondo il Tribunale, autorizzare lo spostamento avrebbe comportato una compressione significativa del diritto delle minori a una relazione equilibrata e continuativa con il padre, compromettendo così il principio di bigenitorialità.

Un orientamento giurisprudenziale consolidato

La decisione si inserisce in un filone ormai stabile:
il genitore collocatario non può trasferirsi liberamente con i figli quando ciò incide negativamente sul rapporto con l’altro genitore.

Un trasferimento non concordato e non autorizzato può infatti:

  • violare gli accordi di affidamento
  • compromettere l’equilibrio del minore
  • comportare conseguenze giuridiche rilevanti, fino alla modifica delle condizioni di affidamento

Il principio guida: il “best interest of the child”

Il diritto di famiglia, in linea con i principi europei e internazionali, pone al centro di ogni decisione il superiore interesse del minore.

Questo significa che:

  • le esigenze degli adulti, pur legittime, non sono mai prioritarie
  • ogni scelta deve essere valutata in funzione dell’impatto sulla vita dei figli
  • la continuità affettiva con entrambi i genitori resta un valore fondamentale

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