CASSAZIONE ORDINANZA N. 4110/2026: IL GENITORE COLLOCATARIO PUÒ TRASFERIRSI LIBERAMENTE CON IL FIGLIO.

CASSAZIONE ORDINANZA N. 4110/2026: IL GENITORE COLLOCATARIO PUÒ
TRASFERIRSI LIBERAMENTE CON IL FIGLIO.


Con l’ordinanza n. 4110 del 24 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha segnato un
punto di svolta nel diritto di famiglia: il genitore collocatario può trasferirsi in un’altra
città, o anche in un’altra regione, portando con sé il figlio minore, senza dover
necessariamente ottenere il via libera dell’ex partner. Una pronuncia attesa, che
rimette al centro della scena un diritto fondamentale troppo spesso sacrificato nelle
aule dei tribunali.
La libertà di circolazione non si negozia dopo la separazione
Per anni, molti giudici di merito avevano di fatto “ancorato” il genitore convivente con
il figlio ad una residenza fissa, quasi che la separazione imponesse una limitazione
permanente alla propria vita. La Suprema Corte smonta questa logica richiamando
l’art. 16 della Costituzione: la libertà di movimento è un diritto inviolabile, ed il
semplice fatto di essere genitori separati non può comprimerlo in modo
sproporzionato.
Il ragionamento degli Ermellini è lineare: costringere una madre a rinunciare ad
un’opportunità lavorativa o a non poter assistere un genitore anziano, solo per
mantenere la vicinanza geografica all’ex, significa trasformare il legame con il figlio in
uno strumento di controllo sulla vita di un adulto. Una conclusione che il nostro
ordinamento non può né deve tollerare.
Bigenitorialità e libertà individuale: non è una scelta tra l’uno e l’altro
La vera sfida affrontata dalla Cassazione è quella del bilanciamento. Il diritto del
minore a crescere in rapporto continuativo con entrambi i genitori, sancito dall’art.
337 ter c.c., è un valore irrinunciabile. Ma non è un valore assoluto capace di
annullare tutti gli altri.
La Corte chiarisce che i due diritti non si escludono a vicenda: è possibile tutelare la
bigenitorialità anche a distanza, attraverso una regolamentazione flessibile e attenta
delle visite, dei periodi di vacanza e, riconosce esplicitamente la pronuncia, dei
moderni strumenti tecnologici. Videochiamate quotidiane, soggiorni prolungati nei fine
settimana e vacanze condivise possono garantire al bambino relazioni genitoriali
solide e significative, anche quando i due genitori abitano in città diverse.
Quando il trasferimento è legittimo
La libertà di spostarsi non è illimitata né incondizionata. Il giudice è tenuto a verificare
che il trasferimento risponda a ragioni concrete e verificabili, e non costituisca una
strategia per ostacolare il rapporto tra il figlio e l’altro genitore. Gli elementi da
valutare includono:

  • Presenza di motivi reali e documentabili (lavoro, salute, supporto familiare)
  • Assenza di intenti ostruzionistici o emulativi verso l’ex partner
  • Prospettiva di miglioramento effettivo della qualità di vita del minore
  • Disponibilità a mantenere attivo e significativo il legame con l’altro genitore.


l confine è netto: una madre che si trasferisce per curare un genitore malato si trova
in una posizione radicalmente diversa da chi si sposta con l’unico scopo di rendere impossibili le visite del padre.

Il giudice valuta, non punisce Forse il passaggio più innovativo dell’ordinanza riguarda i casi in cui il trasferimento sia già avvenuto senza il consenso dell’altro genitore.

La Cassazione è chiara: non esiste alcun automatismo sanzionatorio. Il genitore che si è spostato senza accordo preventivo non diventa per questo inadeguato, e il tribunale non può ordinare il
rientro forzato del minore come forma di ritorsione nei confronti dell’adulto.

Il magistrato deve invece analizzare la situazione concreta e rispondere a una sola
domanda: qual è la soluzione che meglio serve l’interesse del bambino?

Restare con
il genitore trasferitosi, o essere collocato prevalentemente presso quello rimasto?

La risposta va costruita considerando la rete affettiva del minore, il contesto scolastico,
le relazioni sociali e la qualità del legame con ciascun genitore, non come una
punizione per chi ha cambiato città.


La genitorialità condivisa rimane l’obiettivo, indipendentemente dai chilometri che
separano le abitazioni.

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