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Separazione & Divorzio Quando marito e moglie non sono più obbligati al dovere di fedeltà.

CORTE DI CASSAZIONE:LA COABITAZIONE NON IMPLICA LA RICONCILIAZIONE


Con la recente pronuncia del 13 aprile 2023 nr. 9839, la Suprema Corte di Cassazione ha
stabilito che, nonostante la coabitazione rappresenti uno degli indici attraverso i quali
valutare l’intervenuta riconciliazione, la stessa deve essere “espressione di una effettiva
ripresa della convivenza coniugale, che non è data dal mero fatto di dividere l’abitazione,
ma dalla esistenza di un progetto di vita comune, attuato nella quotidianità e improntato
alla solidarietà, alla reciproca collaborazione e alla assistenza morale e materiale”.


Nella vicenda giudiziaria da cui è scaturita la pronuncia in esame, il Tribunale di primo
grado dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disattendendo l’eccezione
di riconciliazione proposta dalla moglie.


Anche nel giudizio di appello, la donna, eccepiva l’interruzione della separazione
opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
giustificandola con l’intervenuta circostanza di una nuova coabitazione con il marito.

A seguito del rigetto dell’appello proposto dalla moglie, da parte del Giudice di secondo
grado, la donna ricorreva in Cassazione.


La pronuncia della Corte di Cassazione era concorde con le sentenze di primo e secondo
grado, rilevando, altresì, la mancata impugnazione della sentenza che dichiarava la
separazione giudiziale tra le parti.

A parere della Corte, quindi, non può esserci riconciliazione e conseguente interruzione della separazione con la semplice coabitazione delle parti, ma, a tal fine, è necessario che vi sia una dichiarazione espressa dei coniugi oppure un comportamento che sia del tutto incompatibile con lo stato di separazione.
La separazione legale prevede il venir meno degli obblighi derivanti dal matrimonio.

Quindi marito e moglie non sono più obbligati al dovere di fedeltà, all’assistenza morale e
materiale reciproca ed alla coabitazione. Il ripristino di una coabitazione tra gli ex coniugi,
nonostante la tolleranza di una delle parti, non implica automaticamente il venir meno
degli effetti della separazione, in quanto è necessario che si realizzino anche gli altri due
elementi fondamentali riguardanti il mantenimento o il ripristino della comunione spirituale
e materiale di vita tra i coniugi.


In pratica, la riconciliazione deve essere manifestata attraverso un comportamento
inequivoco, che esprima senza possibilità di dubbio la ricostituzione di un progetto di vita
comune, rappresentato da tutti i doveri che discendono dal matrimonio.

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