Sospensione della prescrizione tra conviventi: la Corte Costituzionale equipara i partnerdi fatto ai coniugi
Con la sentenza n. 7 del 23 gennaio 2026, la Corte Costituzionale ha esteso anche ai conviventi
di fatto la sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941, n. 1, c.c., dichiarandone
l’illegittimità nella parte in cui la limitava ai soli coniugi.
Una decisione di grande rilievo, destinata ad incidere sui rapporti economici tra ex partner,
poiché durante la convivenza il decorso della prescrizione resta “congelato” e riprende solo
dopo la cessazione del legame.
La pronuncia trae origine da un caso del Tribunale di Firenze: una donna chiedeva la
restituzione di una somma prestata all’ex convivente per lavori su un immobile di sua proprietà.
Applicando la disciplina precedente, il credito sarebbe risultato prescritto, poiché la legge non
riconosceva ai conviventi alcuna causa di sospensione. Il giudice fiorentino ha allora sollevato la
questione di legittimità costituzionale La Consulta ha accolto i dubbi, ritenendo irragionevole la
disparità di trattamento tra coniugi e conviventi stabili.
Secondo la Corte, ciò che giustifica la sospensione non è il matrimonio in sé, ma la natura
affettiva del rapporto: durante la vita di coppia non è realistico pretendere che un partner
interrompa la prescrizione con diffide o atti giudiziari contro l’altro.
Il principio affermato vale per tutte le convivenze di fatto, anche omosessuali, come definite
dalla legge n. 76/2016. La sospensione opera finché perdura la relazione e termina al venir
meno della comunione di vita. La registrazione anagrafica non è condizione necessaria, ma solo
prova agevolata della convivenza, che può essere dimostrata anche con comportamenti
concreti (coabitazione, spese comuni, progetti di vita condivisi).
In particolare, la durata della convivenza può essere accertata dal giudice attraverso una
valutazione complessiva degli elementi di fatto, quali la coabitazione stabile, la condivisione
delle spese, l’organizzazione comune della vita quotidiana, l’intestazione comune di utenze o
contratti, la presenza di un progetto di vita condiviso, documentazione bancaria o fiscale, e ogni
altro indice idoneo a dimostrare l’effettività e la continuità del rapporto.
Sul piano pratico, la sentenza tutela chi, in costanza di convivenza, ha erogato somme o
contribuito economicamente al patrimonio dell’altro: prestiti, anticipazioni o partecipazioni a
spese di casa non potranno più considerarsi automaticamente prescritti solo perché non
azionati durante la relazione.
Tuttavia, sarà decisivo dimostrare durata e cessazione effettiva del rapporto, elementi che il
giudice dovrà valutare caso per caso. Si tratta di un passaggio che consolida il riconoscimento
costituzionale delle convivenze come formazioni sociali fondate su legami affettivi e solidarietà,
rendendo la disciplina civilistica più conforme alla realtà sociale contemporanea.
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