LA CASA FAMILIARE ASSEGNATA PUÒ ESSERE PIGNORATA? COSA HA STABILITO LACASSAZIONE N. 27654/2026

L’assegnazione della casa familiare al genitore presso il quale vivono i figli non determina
automaticamente l’impignorabilità dell’immobile.


Il provvedimento di assegnazione tutela l’interesse della prole alla conservazione del proprio ambiente
domestico, ma deve essere coordinato con i diritti dei creditori e con le regole che disciplinano
l’esecuzione immobiliare.

A occuparsi di questo rapporto è intervenuta la Corte di Cassazione, Terza Sezione civile, con la sentenza
n. 27654 del 23 ottobre 2026, che affronta una particolare ipotesi: quella del coniuge al quale era stata
assegnata la casa familiare e che, successivamente, ne aveva acquisito anche la piena proprietà.

La decisione è importante perché chiarisce due aspetti distinti: da un lato, gli effetti dell’assegnazione nei
confronti del creditore procedente; dall’altro, le conseguenze che derivano dalla concentrazione nella
stessa persona del diritto di godimento e della proprietà esclusiva dell’immobile.

  1. L’assegnazione della casa familiare non equivale all’impignorabilità
    L’art. 337-sexies c.c. disciplina l’assegnazione della casa familiare, attribuendo priorità all’interesse dei
    figli.
  2. La finalità del provvedimento è quella di preservare, per quanto possibile, la continuità dell’ambiente
  3. domestico nel quale i figli sono cresciuti, evitando che la crisi della coppia comporti anche la perdita dei
  4. loro riferimenti abitativi.

L’assegnazione, tuttavia, non trasferisce la proprietà dell’immobile e non lo sottrae automaticamente alla
garanzia patrimoniale dei creditori.

Il diritto attribuito al coniuge assegnatario è un diritto di godimento collegato alla funzione familiare
dell’abitazione e distinto dalla proprietà del bene.

Di conseguenza, la presenza di un provvedimento di assegnazione non impedisce, in assoluto, che
l’immobile venga sottoposto a esecuzione forzata. Occorre però verificare se il diritto di godimento sia
opponibile al creditore procedente e quali effetti produca sulla vendita dell’immobile.

  1. L’assegnazione è opponibile ai creditori?
    L’art. 337-sexies c.c. prevede la trascrivibilità del provvedimento di assegnazione e di quello di revoca,
    con opponibilità ai terzi secondo le regole della pubblicità immobiliare.

La trascrizione assume quindi un ruolo fondamentale nei rapporti tra il coniuge assegnatario e i terzi.
La stessa Cassazione, nella sentenza n. 27654/2026, richiama due precedenti significativi.
Con la sentenza delle Sezioni Unite n. 11096 del 26 luglio 2002, la Corte aveva riconosciuto
l’opponibilità del diritto di abitazione derivante dall’assegnazione al creditore procedente.

Tale opponibilità è subordinata, tuttavia, alla trascrizione del provvedimento in data anteriore alle
formalità poste a fondamento dell’esecuzione, come ulteriormente precisato da Cass. civ. n. 12387 del 15 aprile 2022.


Non è quindi sufficiente che esista un provvedimento di assegnazione: occorre verificare quando sia stato
trascritto e quale sia la successione temporale delle formalità relative all’esecuzione.

  1. Il caso esaminato dalla Cassazione n. 27654/2026.
    La controversia nasceva da due procedure esecutive immobiliari promosse nei confronti di due coniugi in
    relazione ad un mutuo fondiario.
    L’immobile era originariamente di proprietà di entrambi, ciascuno titolare di una quota del 50%.
    In sede di separazione consensuale, la casa era stata assegnata alla moglie, affinché vi abitasse insieme
    alla figlia. Nell’ambito degli accordi di separazione, il marito le aveva successivamente ceduto anche la
    propria quota di proprietà.
    La donna era quindi diventata proprietaria esclusiva dell’immobile, sul quale la banca aveva avviato
    l’esecuzione per il recupero del credito.
    Un elemento decisivo della vicenda era che la moglie non era soltanto assegnataria e proprietaria del bene,
    ma risultava anche personalmente obbligata in forza della garanzia prestata a favore della banca.
    L’esecuzione aveva infatti interessato la sua quota di proprietà già prima del trasferimento della quota del
    marito. Dopo tale trasferimento, l’espropriazione aveva avuto a oggetto l’intera proprietà dell’immobile.
    La donna aveva contestato la possibilità di procedere all’esecuzione, sostenendo che il precedente
    provvedimento di assegnazione della casa familiare, intervenuto prima della cessione della quota del
    marito, rendesse l’immobile impignorabile.
    La controversia è arrivata davanti alla Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso.
  1. Il principio affermato: quando l’assegnatario diventa proprietario esclusivo.
    Il passaggio centrale della sentenza riguarda proprio l’acquisizione della piena proprietà da parte del
    coniuge già assegnatario.
    La Corte ha affermato che:
    «al coniuge al quale, in sede di separazione, sia assegnato il diritto di abitazione nella casa familiare e al
    quale sia successivamente assegnato, pure in sede di separazione, o di divorzio, la piena proprietà
    dell’immobile destinato ad abitazione familiare non può far valere il diritto di abitazione nei confronti dei
    creditori procedenti, in quanto l’esecuzione ha ad oggetto la piena proprietà sull’immobile».
    La ragione è che, una volta acquisita la piena proprietà, il diritto di abitazione derivante dall’assegnazione
    non può più essere considerato una posizione autonoma e distinta rispetto al diritto dominicale.
    Nel caso esaminato, pertanto, la donna non poteva invocare il precedente titolo di godimento per opporsi
    all’espropriazione dell’intera proprietà dell’immobile.
    La Corte ha richiamato, sul punto, anche la sentenza delle Sezioni Unite nr. 18641 del 9 giugno 2022,
    relativa alla questione del valore da attribuire all’immobile assegnato in piena proprietà a uno dei coniugi
    e adibito a casa familiare.

È importante sottolineare che il principio enunciato riguarda una situazione specifica: quella in cui il
coniuge assegnatario acquisisca anche la piena proprietà dell’immobile. Non può essere automaticamente
esteso a ogni ipotesi di assegnazione della casa familiare.

  1. La convivenza con la figlia e la durata della destinazione familiare.
    La sentenza affronta anche un ulteriore profilo, relativo alla permanenza della destinazione dell’immobile
    ad abitazione familiare.
    La Cassazione ha rilevato che il ricorso era carente nell’individuazione del momento di cessazione della
    convivenza della figlia con la madre e, più in generale, nella ricostruzione della durata della destinazione
    del bene ad abitazione familiare.
    Questo passaggio deve essere letto con attenzione.
    La Corte non ha accertato che la convivenza tra madre e figlia fosse effettivamente cessata. Ha rilevato,
    invece, che il ricorso non forniva elementi sufficienti per ricostruire tale circostanza.
    La carenza è stata considerata nell’ambito della valutazione del motivo di ricorso, ma non può essere
    trasformata in un accertamento giudiziale dell’avvenuta cessazione della convivenza.
    Non è quindi corretto ricavare dalla pronuncia la regola secondo cui la casa familiare diventa
    automaticamente pignorabile quando il figlio non convive più con il genitore assegnatario.
  2. Quale rilievo assume l’assegnazione nella procedura esecutiva?
    La sentenza contiene un passaggio particolarmente significativo anche per comprendere gli effetti
    dell’assegnazione opponibile nella procedura esecutiva.
    La Corte precisa che, in una situazione come quella prospettata, il giudice dell’esecuzione deve valutare in
    quale misura il provvedimento di assegnazione opponibile incida sul valore di vendita del bene e se la sua
    esistenza sia stata resa nota ai potenziali interessati prima della presentazione delle offerte.
    Questo significa che il diritto di godimento derivante dall’assegnazione, quando opponibile, non è
    necessariamente privo di effetti sulla vendita forzata.
    La sua esistenza può incidere sul valore economico dell’immobile e deve essere adeguatamente portata a
    conoscenza dei potenziali offerenti.
    La valutazione del giudice dell’esecuzione deve quindi tenere conto della situazione giuridica
    dell’immobile e delle condizioni alle quali il bene viene posto in vendita.
    È un aspetto importante perché distingue la possibilità di procedere al pignoramento dalla sorte del diritto
    di godimento nell’ambito della vendita forzata.
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