
Ti stai separando o divorziando? Differenze tra assegno di mantenimento ed assegno divorzile.
DIFFERENZE TRA ASSEGNO DI MANTENIMENTO E ASSEGNO DIVORZILE
L’assegno di mantenimento e l’assegno divorzile sono entrambi strumenti di supporto economico tra ex
coniugi, ma differiscono per contesto e finalità.
Assegno di Mantenimento
Contesto: Viene disposto in seguito alla separazione personale dei coniugi, ma non al divorzio.
Finalità: Mira a garantire al coniuge che ne ha diritto un tenore di vita simile a quello goduto durante il
matrimonio. Si basa sul principio di solidarietà coniugale e considera le esigenze economiche immediate
dei coniugi separati, compresi i bisogni dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti.
Durata: Viene corrisposto finché dura la separazione. In caso di riconciliazione o di divorzio, si valutano
nuove condizioni economiche.
Assegno Divorzile
Contesto: Viene disposto in seguito alla pronuncia di divorzio.
Finalità: Si prefigge di garantire al coniuge economicamente più debole una forma di sostegno
economico che, però, non è necessariamente legata al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
L’assegno divorzile può essere determinato considerando diversi fattori, tra cui la durata del matrimonio,
le condizioni economiche di entrambe le parti, l’età e lo stato di salute, il contributo dato da ciascun
coniuge alla conduzione familiare e al patrimonio comune e personale, e la possibilità per il coniuge
richiedente di procurarsi un reddito adeguato.
Durata: Può essere temporaneo o permanente, a seconda delle circostanze. Può cessare in caso di nuove
nozze del beneficiario o di miglioramento significativo delle sue condizioni economiche.
Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. I Ord., 30/03/2022, n. 10232),
l’assegno divorzile deve garantire all’ex coniuge richiedente un livello reddituale adeguato, tenendo conto
della sua finalità assistenziale, perequativa e compensativa. Questo viene determinato attraverso una
valutazione complessiva dell’intera storia coniugale e una previsione delle condizioni future.
La funzione compensativa e perequativa dell’assegno è volta a riconoscere il ruolo e il contributo fornito
dall’ex coniuge economicamente più debole nella creazione della situazione economica attuale. La
funzione assistenziale, invece, si attiva quando la situazione economica di uno degli ex coniugi non
garantisce l’autosufficienza.
NUOVA CONVIVENZA E REVOCA DELL’ASSEGNO DIVORZILE
La nuova convivenza more uxorio dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno divorzile può determinare la
revoca di tale assegno. Questo principio è stato sancito da diverse pronunce giurisprudenziali, che hanno
evidenziato come la formazione di una nuova famiglia di fatto, basata su una stabile convivenza, comporti
la cessazione del diritto all’assegno divorzile, in quanto si ritiene che il convivente possa contribuire al
mantenimento del partner.
Motivazioni della Revoca
- Nuova Stabilità Economica: La nuova convivenza presuppone una condivisione delle risorse
economiche con il nuovo partner, alterando così le condizioni economiche che avevano
giustificato l’assegno divorzile. - Fine della Funzione Assistenziale: La finalità assistenziale dell’assegno divorzile viene meno se il
beneficiario trova una nuova fonte di sostegno economico stabile. - Creazione di una Nuova Famiglia di Fatto: La costituzione di una nuova famiglia, anche se di
fatto, implica un nuovo assetto relazionale e patrimoniale, incompatibile con la percezione
dell’assegno divorzile.
Criteri di Valutazione
La revoca dell’assegno divorzile non è automatica con l’inizio di una nuova convivenza, ma viene
valutata caso per caso dal giudice, considerando vari aspetti come:
- La durata e la stabilità della nuova convivenza.
- L’effettivo contributo economico del nuovo convivente.
- L’incidenza della nuova situazione sulle condizioni economiche dell’ex coniuge beneficiario.
Procedura
Il coniuge obbligato può richiedere la revisione o la revoca dell’assegno divorzile presentando un’istanza
al tribunale, allegando prove della nuova convivenza e delle mutate condizioni economiche del
beneficiario.
Sintesi
In sintesi, la nuova convivenza more uxorio dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno divorzile può
giustificare la revoca dell’assegno, in quanto si presume che il nuovo partner possa contribuire al
mantenimento del beneficiario, modificando le condizioni economiche che avevano motivato
l’attribuzione dell’assegno stesso.
Hai bisogno di chiarimenti? prenota una consulenza ora:
Hai bisogno di ulteriore documentazione cerca nel mio canale YOUTUBE