IL TRIBUNALE DI TRIESTE ED IL DELICATO EQUILIBRIO TRA ALLATTAMENTO E BIGENITORIALITA’
Negli ultimi anni il Tribunale di Trieste si è più volte espresso su questioni sensibili del diritto di
famiglia, intrecciando il pernotto dei figli in tenera età e il periodo dell’allattamento materno.
Un caso emblematico ha riguardato una bambina di circa un anno, separata dai genitori
conflittuali. La madre si opponeva al pernotto presso il padre, invocando l’allattamento (anche
notturno) come necessità esclusiva e chiedendo addirittura un divieto fino ai tre anni, per
preservare il legame madre-figlia. Il padre, invece, reclamava tempi più ampi per coltivare il
rapporto affettivo con la figlia.
Il giudice ha autorizzato il pernotto dal padre una volta a settimana a partire dal
compimento dell’anno, bilanciando il diritto all’allattamento, ritenuto non più esclusivo per la
nutrizione dopo i primi mesi, con il principio di bigenitorialità. Ha chiarito che l’allattamento
resta prezioso ma non può ostacolare la costruzione di un legame stabile padre-figlia, gestibile
con buon senso (es. integrazione con latte artificiale).
Questa decisione evolutiva supera orientamenti tradizionali restrittivi, valutando caso per caso le
condizioni affettive del minore e la capacità genitoriale condivisa.
Tale linea si discosta da pronunce passate che rinviavano i pernotti fino alla fine
dell’allattamento, priorizzando solo il legame madre-figlio. Il Tribunale triestino pone al centro
il diritto primario del minore alla bigenitorialità (art. 337-ter c.c.), favorendo familiarità con
entrambi i genitori fin dai primi mesi tramite frequentazioni graduali.
Questa decisione ha generato dibattito, poiché si discosta da orientamenti giurisprudenziali più
restrittivi che ritenevano l’allattamento e la tenerissima età ostativi al pernotto lontano dalla
madre. La sentenza del Tribunale di Trieste tende a sottolineare la necessità di favorire la
costruzione di un legame solido e continuativo con entrambi i genitori fin dai primi mesi di vita,
pur in un clima di conflittualità, stabilendo modalità graduali di frequentazione che includano la
permanenza notturna.
Allattamento e Diritto del Lavoro
Per quanto riguarda l’allattamento in relazione al diritto del lavoro, la normativa italiana prevede
specifici riposi giornalieri (comunemente detti permessi per allattamento) per le lavoratrici madri
(o, in alcuni casi, per i padri) durante il primo anno di vita del bambino.
- Si ha diritto a due ore di riposo al giorno se l’orario di lavoro è pari o superiore a sei ore giornaliere.
- Si ha diritto ad un’ora se l’orario giornaliero è inferiore a sei ore.
Inoltre, una sentenza della Corte di Giustizia Europea, richiamata anche in contesti italiani, ha
stabilito che durante il periodo di allattamento le lavoratrici hanno diritto a essere esonerate dal
lavoro notturno, a tutela della loro salute e di quella del bambino. Il datore di lavoro non può
negare questi permessi, che sono un diritto riconosciuto per legge.
Vuoi leggere altri articoli o sentenze clicca qui
ℹ️ Hai bisogno di una consulenza specifica sul tuo caso?
📞 WhatsApp: +1 (555) 737-3905 Risposta in soli 30 secondi
📢 Telegram: t.me/avvsommabot Risposta in soli 30 secondi
