CORTE DI CASSAZIONE: “L’OBBLIGO DI MANTENIMENTO NON SI SOSTITUISCE CONL’OSPITALITÀ”

CORTE DI CASSAZIONE: “L’OBBLIGO DI MANTENIMENTO NON SI SOSTITUISCE CON
L’OSPITALITÀ”


“Non è ammissibile che il genitore obbligato al mantenimento possa scegliere unilateralmente di
adempiere all’obbligo mediante accoglimento in casa del figlio da parte di uno gei genitori”.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3329 del 10 febbraio 2025, ha stabilito che il genitore
obbligato al mantenimento di un figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente non
può adempiere a tale obbligo semplicemente offrendo ospitalità in casa. Questa offerta non
costituisce una modalità alternativa all’assegno di mantenimento, ma può essere considerata
solo come un elemento nella determinazione dell’importo dell’assegno stesso.


Contesto del caso
La pronuncia della Corte di Cassazione scaturisce dalla vicenda di un giovane di 22 anni,
studente universitario, che aveva avviato un procedimento per ottenere un contributo al
mantenimento dalla madre
.

Il Tribunale di Torino aveva accolto la richiesta, condannando la
donna a versare 900 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Tuttavia, la Corte
d’Appello ha annullato tale obbligo, ritenendo sufficiente l’offerta di ospitalità da parte della
madre.


Principi stabiliti dalla Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del giovane, chiarendo due principi fondamentali:

  1. Distinzione tra obbligo di mantenimento e obbligo alimentare: L’obbligo di
    mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente è disciplinato dagli articoli 337-
    ter e 337-septies del codice civile e non può essere adempiuto a discrezione del genitore
    obbligato con modalità alternative, come l’accoglimento in casa. Infatti, il diritto al
    mantenimento mira a garantire che il figlio, possa continuare a vivere in modo dignitoso
    dopo una separazione o un divorzio. Non si tratta solo di coprire i bisogni essenziali, ma
    di preservare, per quanto possibile, il tenore di vita che aveva prima della separazione
    dei genitori. Al contrario, gli alimenti, sopperiscono ad una situazione di difficoltà
    economica. Il loro scopo è molto più limitato: assicurare che il proprio figlio abbia il
    minimo indispensabile per sopravvivere, come cibo, un tetto sopra la testa e le cure
    mediche necessarie.
  2. Principio di proporzionalità: Entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento del
    figlio in base alle proprie risorse economiche, e il giudice deve tenere conto del tenore di
    vita del figlio durante la convivenza con i genitori.

Conseguenze della sentenza
Questa pronuncia ribadisce che il genitore obbligato non può unilateralmente decidere di non
versare l’assegno, offrendo in alternativa solo l’ospitalità. Il mantenimento deve essere equo e
proporzionale, secondo i criteri stabiliti dalla legge. Pertanto, se un figlio si trasferisce fuori casa
per motivi legittimi, come proseguire gli studi o cercare un’indipendenza economica, il genitore
non può sottrarsi all’obbligo di versare l’assegno semplicemente offrendo di ospitarlo.
In sintesi, il mantenimento non si riduce ad un’offerta di vitto e alloggio a discrezione del
genitore; la legge lo disciplina chiaramente, ed il genitore obbligato deve rispettare il principio di
proporzionalità senza poterlo aggirare con soluzioni alternative.

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