
MANIPOLAZIONI E STRUMENTALIZZAZIONI DEI FIGLI NEI GENITORI SEPARATI:ASPETTI LEGALI.
Nel contesto delle separazioni conflittuali, la manipolazione di un figlio da parte di un genitore a
danno dell’altro, nota come alienazione genitoriale, rappresenta una grave lesione del diritto
fondamentale del minore alla bigenitorialità, sancito dall’articolo 337-ter del codice civile. Questo
diritto tutela il mantenimento di un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori,
indipendentemente dalle difficoltà coniugali.
Quando un genitore attua condotte di denigrazione, manipolazione emotiva o ostruzionismo, tali
comportamenti non solo procurano un danno psicologico ai figli, ma hanno anche rilevanza
giuridica. La giurisprudenza italiana ha stabilito che il genitore alienante può essere
responsabile del risarcimento dei danni non solo verso il genitore alienato, ma anche verso i
figli, nelle ipotesi in cui le sue azioni ledano gravemente il loro equilibrio affettivo e psichico.
Le conseguenze legali prevedono:
- La possibilità per il genitore alienato di chiedere la modifica del regime di affidamento,
anche con affidamento esclusivo all’altro genitore, qualora si dimostri che il collocatario
attua una campagna di alienazione; - Provvedimenti coercitivi del Tribunale, che possono arrivare alla sospensione o decadenza
della responsabilità genitoriale nei casi più gravi di manipolazione; - Sanzioni pecuniarie e, in casi specifici, condanne risarcitorie che tutelano il diritto dei figli
ad un rapporto sereno con entrambi i genitori; - L’intervento obbligatorio della mediazione familiare e dei servizi sociali per ristabilire un
equilibrio e tutelare il minore.
È quindi fondamentale che il genitore che ritiene di essere vittima di alienazione parentale
raccolga tutte le prove necessarie (comunicazioni denigratorie, testimonianze, valutazioni
psicologiche) e si rivolga tempestivamente al Tribunale per i Minorenni o al Tribunale ordinario
per la tutela del minore.
Nel quadro normativo e giurisprudenziale, manipolare un figlio per escludere o danneggiare
l’altro genitore non è solo un grave danno affettivo, ma può configurarsi come illecito civile
sanzionato con la perdita, temporanea o definitiva, del diritto alla genitorialità.
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