Assegno di mantenimento e vacanze estive: cosa prevede la legge

Assegno di mantenimento e vacanze estive: cosa prevede la legge


Obbligo di pagamento anche durante l’estate
L’assegno di mantenimento che il genitore non collocatario versa per i figli non può essere
sospeso o ridotto durante le vacanze estive, nemmeno se i figli trascorrono quel periodo con
lui e ricevono direttamente da lui vitto, alloggio e altre cure quotidiane.

Questo perché, secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, l’assegno di mantenimento
rappresenta un’unica obbligazione annuale suddivisa in dodici rate mensili, e non un semplice
rimborso delle spese sostenute dal genitore collocatario mese per mese
.


Il mantenimento diretto non è alternativo all’assegno

Anche nei mesi in cui il genitore non collocatario si occupa direttamente dei figli, ad esempio
durante le vacanze estive, egli resta comunque obbligato a versare l’assegno di mantenimento
stabilito dal giudice.

Le spese sostenute in natura (come cibo, vestiti, attività ricreative) durante questi periodi non sostituiscono né riducono l’importo dell’assegno mensile.


La giurisprudenza conferma


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18869 del 2014, ha chiarito che il genitore non
collocatario non può considerarsi esonerato dall’obbligo di corrispondere l’assegno di
mantenimento anche nel periodo in cui i figli, secondo le modalità di visita stabilite dal
giudice, soggiornano presso di lui e lui provveda in modo esclusivo al loro mantenimento.
Pertanto, non è possibile ridurre o saltare alcuna mensilità, nemmeno il mese di agosto,
indipendentemente dal fatto che il genitore coabiti con i figli in quel periodo


Conseguenze della sospensione o riduzione unilaterale


Se il genitore decide autonomamente di sospendere o ridurre il versamento dell’assegno nei
mesi estivi, si espone a gravi conseguenze: il genitore collocatario può agire per il recupero
forzato delle somme non versate e, nei casi più gravi, può configurarsi anche una
responsabilità penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare.


In sintesi

  • L’assegno di mantenimento va pagato integralmente anche durante le vacanze estive.
  • Il mantenimento diretto durante le vacanze non sostituisce l’assegno mensile.
  • La giurisprudenza (Cassazione 18869/2014) conferma che il genitore non collocatario deve
    corrispondere l’assegno anche quando i figli sono presso di lui e lui provvede esclusivamente
    al loro mantenimento.
  • La sospensione o la riduzione unilaterale può comportare conseguenze civili e penali.
  • Solo il giudice può autorizzare modifiche all’assegno di mantenimento.
    Questa impostazione tutela il diritto dei figli a ricevere un sostegno economico costante e
    garantisce certezza nei rapporti tra i genitori separati.

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