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QUANDO IL CONVIVENTE DEVE RESTITUIRE SOLDI ALL’EX IN CASO DI SEPARAZIONE.

QUANDO IL CONVIVENTE DEVE RESTITUIRE SOLDI ALL’EX IN CASO DI
SEPARAZIONE.

La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 1686472023 chiarisce quando è
possibile ottenere il rimborso di somme di denaro date in prestito all’ex convivente dopo
la fine della relazione.


Bisogna innanzitutto precisare che le coppie di fatto sono ormai totalmente equiparate
alle famiglie fondate sul matrimonio, sussistendo tra i conviventi di fatto gli stessi doveri
di solidarietà e assistenza reciproca.


Pertanto, come accade tra coppie sposate, le somme di denaro corrisposte al
compagno/a, se di importo proporzionato alle rispettive capacità economiche, non danno
diritto al rimborso in quanto considerati sostegni economici erogati per concorrere a
realizzare un progetto di vita comune.

L’enunciato principio di proporzionalità sta a significare che se un partner ha un reddito elevato, si presuppone che possa permettersi di dare somme di denaro più consistenti rispetto a un partner con un reddito inferiore. La predetta erogazione, pur se eccessiva, si presume connessa alla convivenza, fino a
prova contraria, che deve fornire chi pretende la restituzione.

Come stabilito dall’art. 143 c.c., il prestito tra coniugi, è ritenuto adempimento dell’obbligo di contribuzione e quindi espressione dei «doveri di collaborazione nell’interesse della famiglia, solidarietà
e assistenza morale e materiale».


Alla luce di tale principio, secondo la Corte di Cassazione, i soldi ricevuti dall’ex
compagno durante la convivenza non sono ripetibili.

L’unione di fatto è riconosciuta, a tutti gli effetti, alla stregua di una famiglia ed il denaro scambiato tra i conviventi nel corso dell’unione è visto come un adempimento di un’obbligazione naturale, eseguita
per adempiere ai doveri morali o sociali.

E le obbligazioni naturali, secondo la legge, non sono soggette a rimborsi se destinate a soddisfare il dovere di assistenza e solidarietà derivante dal legame affettivo, a condizione che non si tratti di un importo eccessivo rispetto alle condizioni economiche del soggetto che versa tale somma. Ciò
significa che se il prestito, per entità e finalità va oltre il principio del diritto/dovere di
assistenza morale, in questo caso nasce il diritto alla restituzione. Si pensi ad un prestito elargito per l’acquisto di una casa o di un’auto.

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